Da tempo assistiamo, attraverso la comunicazione di massa, ad una e vera e propria spettacolarizzazione dell’investigazione.

Cinema e serie televisive mostrano appostamenti improbabili, inseguimenti rocamboleschi tra il traffico cittadino, intercettazioni telefoniche, microspie occultate dentro a vasi, ecc.

Tutti questi aspetti, però, aiutano soltanto ad offrire una versione distorta della realtà.

Ma se il detective non è colui che si aggira per le strade con impermeabile, pipa e lente di ingrandimento, chi è in realtà?

Innanzitutto, l’investigatore privato per poter operare deve essere in possesso di una licenza prefettizia rilasciata ai sensi dell’ex art. 134 del TULPS.

Tale licenza può essergli rilasciata solo in caso abbia i seguenti requisiti:

  • deve essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea
  • deve avere la capacità di obbligarsi
  • non deve aver riportato condanne per delitto non colposo o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
  • non deve aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, o per violenza e resistenza all’Autorità;
  • deve aver conseguito una laurea, almeno triennale, nelle seguenti aree: giurisprudenza, psicologia ad indirizzo forense, sociologia, scienze politiche, scienze dell’investigazione, economia o corsi di laurea equiparati (Requisito professionale)
  • aver svolto attività lavorativa a carattere operativo per almeno tre anni presso un investigatore privato autorizzato da almeno cinque anni oppure aver svolto attività d’indagine nelle forze di polizia per un periodo non inferiore ai cinque anni (Requisito della capacità tecnica)
  • aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico – pratico in materia di investigazioni private oppure essere un ex appartenente alle forze dell’ordine
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