Spesso capita che una relazione termini, per cause imputabili ad una, o ad entrambe le parti, e che si debba quindi decidere per la separazione.
Le motivazioni di una separazione di due coniugi, o semplici genitori conviventi, possono essere molteplici:

• Uno dei due ha una relazione con un’altra persona, e decide quindi di allontanarsi dalla sua abitazione, e quindi dalla famiglia, lasciando anche i figli
• Un genitore ha reso il clima familiare invivibile, mostrando un carattere nevrotico e litigioso. In questo contesto, è dunque impossibile, anche per i bambini, condurre una vita serena
• Un genitore ha problemi di tossicodipendenza, di alcool, o con la giustizia
• Un genitore abbraccia una religione diversa da quella praticata dalla famiglia, con notevoli cambi di abitudini, e generando una situazione conflittuale con il partner, e tale da destabilizzare anche i figli.

Questi sono solo alcuni degli esempi che possono portare alla rottura della relazione alla base di un legame tra due genitori e quindi alla loro separazione.
Tuttavia, la semplice conflittualità, o la presunta immaturità da parte di uno dei genitori non è di per sé motivo per fare ricorso, da parte del giudice, all’affidamento esclusivo. Il principio generale infatti, e a cui deve essere improntata l’attività dell’organo giudicante, è che qualunque decisione riguardante il minore deve essere presa nel suo interesse.

 

Il giudice e l’interesse esclusivo del minore

 

Il giudice deve infatti far prevalere l’interesse morale e materiale della prole, e deve quindi preferire la soluzione più idonea a:

Permettere ai minori di mantenere un rapporto equilibrato e costante, nel tempo, con entrambe i genitori, oltre che con i rispettivi ascendenti e parenti di entrambe
Ridurre al minimo i danni che il minore subisce, purtroppo, su un piano morale ed affettivo, e quindi psicologico, dalla separazione dei genitori
Assicurare il più possibile lo sviluppo della personalità del minore, questo a prescindere dalle richieste dei genitori, o dal raggiungimento di un loro accordo.

Nel fare questo, il giudice di merito deve quindi operare un’attenta analisi in merito alle capacità genitoriali, per poter quindi operare una decisione giusta, nell’interesse del minore. Gli elementi presi in considerazione saranno molteplici, e riguardano la capacità, del singolo genitore, di crescere ed educare il figlio.

Eccone alcuni degli elementi alla base dell’osservazione del giudice:

Le modalità con cui ogni genitore ha svolto, in passato, il proprio ruolo
• La capacità di esprimere affettività nei riguardi della prole
• Il senso di comprensione, di educazione, nei rapporti familiari
• La disponibilità ad un rapporto assiduo, e non solo saltuario
• Le consuetudini di vita
L’ambiente parentale e familiare che può offrire al figlio

 

L’affidamento condiviso come tutela della bigenitorialità

 

Il regime di affidamento condiviso costituisce dunque, salvo casi eccezionali, la soluzione prioritaria, in quanto ritenuto in grado di soddisfare l’interesse esclusivo del bambino, ovvero ad essere accudito, istruito ed educato al meglio, secondo il principio di bigenitorialità.
L’affidamento esclusivo è una scelta eccezionale, a cui fare ricorso solo per gravi motivazioni, ovvero nei casi in cui dall’affidamento condiviso possano derivare gravi pregiudizi per il minore.

La conflittualità elevata fra i due genitori non giustifica, di per sé, l’affidamento esclusivo ad un solo genitore. Innanzitutto perché tale misura potrebbe alimentare ulteriormente i conflitti fra le parti, e poi perché, come accennato sopra, ciò che giustifica una tale misura è l’inadeguatezza di un genitore nell’esercitare la sua genitorialità.
Si ritiene dunque che l’affidamento condiviso possa preservare l’esercizio della genitorialità di entrambi, suddividendo in modo equilibrato oneri e responsabilità, garantendo un rapporto continuativo e paritetico con ciascun genitore.

Quindi l’elevata conflittualità non costituisce un ostacolo, fintantoché non ponga in pericolo il corretto sviluppo dei figli, e per il loro equilibrio psico-fisico, mantenendosi quindi all’interno di limiti tollerabili.
A seconda quindi del livello di disaccordo e quindi di litigiosità dei genitori, il giudice potrà fare ricorso a vari tipi di affidamento:

Condiviso, con collocamento alternato a rotazione: in tale situazione il collocamento è paritetico, ed il minore convivrà, a periodi alternati, con entrambe i genitori, per un numero pari di giorni. Le spese della permanenza sono a carico di ciascun genitore mentre, nel caso di spese straordinarie, dovranno suddividersele in parti eguali
Esclusivo ad un genitore, ma con collocazione temporanea in un centro di accoglienza, per dare il tempo al minore di recuperare il rapporto con i propri genitori.
Affidamento ai servizi sociali o ad un soggetto terzo, a cui verrà attribuita la responsabilità genitoriale, seppur con una serie di prescrizioni da seguire.
Decadenza dalla potestà genitoriale: è una misura che ricorre solo nei casi più gravi, in cui i genitori non sono assolutamente in grado di soddisfare le esigenze più elementari del minore, a cui quindi potrebbe derivare grave pregiudizio per il suo sviluppo.

 

Affidamento esclusivo: cosa dice la giurisprudenza

 

Poiché esistono numerosi casi sui quali la magistratura ha dovuto pronunciarsi, si è creata una folta casistica, alla quale spesso i collegi giudicanti possono fare riferimento.
Ecco alcuni esempi di casi in cui può essere disposto l’affidamento esclusivo:

• Quando il minore non desideri, in modo manifesto, avere relazioni con un genitore, arrivando ad esprimere il rifiuto anche solamente di incontrarlo.
• Nei casi in cui un genitore sia eccessivamente impulsivo nell’agire, anche se la sua impulsività non è dovuta a patologie di carattere psicologico.
• Nel caso di c.d. “ipercurìa”, ovvero nei casi in cui le cure eccessive, dedicate al minore da parte di un genitore, siano fonte di stress persistente, tale da impedirgli un’esistenza serena ed armonica.
• Se uno dei genitori manifesta una personalità manipolativa, volta ad allontanare sia fisicamente che psicologicamente, la prole dall’alltro genitore, realizzando la c.d. “alienazione parentale
• Se il genitore collocatario viola costantemente il diritto di visita del genitore non collocatario, realizzando, di fatto un allontanemento dei figli, impedendo loro ogni rapporto con l’altro genitore.
• Se il padre non versa gli alimenti ed esercita anche solo in modo discontinuo il suo diritto di visita al minore, mostrando così totale disinteressamento nei suoi confronti. Tale disinteressamento può esprimersi anche assentandosi nei momenti più importanti della vita del bambino, arrivando anche a rendersi irreperibile.
• Nei casi di gravi condanne penali da parte di un genitore, o qualora abbia delle dipendenze da alcol, o stupefacenti, o nel caso in cui esprima convinzioni offensive e discriminatorie.
• A seguito di duplicazione dei comportamenti di un genitore, nei confronti dell’altro, ovvero la frequenza di 2 corsi sportivi, 2 corsi di lingue diverse, il seguire 2 diverse diete alimentari etc., al solo fine di porsi in aperta e polemica contraddizione con l’altro genitore. E’ il caso di un genitore che non avendo nemmeno una fissa dimora, viveva chiedendo ospitalità, a turno, a parenti ed amici.

 

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