Il procedimento penale si prefigge come obiettivo l’accertamento della fondatezza o meno della pretesa punitiva dello Stato in relazione ad un determinato fatto di reato attribuito al soggetto indicato come presunto agente.

In particolare, il procedimento penale deve accertare:

  1.  La sussistenza del fatto di reato
  2.  La previsione normativa che qualifica il fatto come reato
  3. L’imputabilità del presunto agente – riferita all’elemento soggettivo – fondamento della colpevolezza (dolo, colpa, preterintenzione)
  4. Il nesso causale tra l’azione commessa dall’agente e l’evento lesivo previsto come reato.

Dopo l’iscrizione della notizia di reato, il provvedimento che dà effettivo inizio al procedimento penale è l’informazione di garanzia (avviso di garanzia, in gergo giornalistico): i destinatari del provvedimento sono il soggetto individuato come agente, il quale viene informato della pendenza di indagini nei suoi confronti (e della sua conseguente qualifica come “indagato”) e la persona offesa dal reato.

Dal momento in cui tale avviso viene esperito, le parti hanno la possibilità – prevista, nei riguardi dell’imputato, come “diritto alla difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” ex art. 24 della Costituzione – di iniziare a predisporre prove a supporto della propria tesi.
Sarà il giudice a verificare la legittimità delle prove presentate dalle parti nel corso del dibattimento e, successivamente, a determinare una decisione nel merito in base a queste.
Le prove rappresentano dunque la chiave di volta del processo, poiché costituiscono gli elementi fondamentali che il giudice valuterà per determinare il proprio convincimento, di cui, in ultimo, dovrà dare atto nella motivazione del provvedimento giurisdizionale.

 

Fonti di prova vs mezzi di prova

 

Bisogna operare una netta distinzione al fine della definizione in ambito giudiziale del termine “prova”:

Le fonti di prova sono le cose, i documenti o le persone da cui può scaturire la prova: le fonti diverranno prova solo innanzi al giudice;
I mezzi di prova sono gli strumenti attraverso i quali le fonti di prova producono la prova, cioè le forma attraverso le quali la prova viene ad esistenza.

Un ulteriore distinguo viene effettuato in base allo scopo della prova:

– La prova specifica si prefigge di far attribuire il reato ad uno specifico soggetto
– La prova generica, invece, documenta la mera sussistenza del fatto di reato

 

Processo penale: la prova secondo le norme del CPP

 

Dall’esame degli articoli 187 – 271 del Codice di procedura penale si ricava la normativa in materia di prove; per quanto riguarda, invece, le modalità di assunzione delle prove, si rimanda al libro VII (dibattimento), articoli 496-522.
Secondo l’articolo 187 del Codice di Procedura Penale la prova dev’essere costituita da tutti quei fatti attinenti all’imputazione, punibilità, responsabilità civile di chi ha compiuto il reato, applicazione delle norme del processo, misure di sicurazione e infine, da ciò che può determinare la pena.

Sarà il giudice a stabilire se accogliere o meno le prove e potrà escludere tutte quelle prove che non si ritengono necessarie ai fini del processo.
Quali sono le prove? In maniera molto pratica e sintetica possiamo considerare prove quelle che dimostrano la capacità di intendere e volere della persona imputata, la presenza nel luogo in cui si sono compiuti i fatti, la detenzione di un’arma.

Con l’articolo 187 si delimitano i confini di pertinenza oggettivi per esercitare il diritto alla prova, attraverso l’enunciazione del diritto di pertinenza e rilevanza. Per il legislatore è stato determinante evitare gli abusi del passato e limitare l’azione del giudice istruttore per accertare la verità. Infatti, in base al vecchio codice, poteva operare in qualunque modo pur di raggiungere quel fine. Grazie al principio di pertinenza e rilevanza dell’articolo 187 ora ci sono dei confini entro cui si deve muovere il giudice.
Il Principio di libertà morale della persona

Secondo l’articolo 188 del codice di procedura penale nella raccolta delle prove non si possono utilizzare in alcun modo tecniche, metodi o prassi che limitino il principio di autodeterminazione della persona. Pertanto non può subire ipnosi, siero della verità, pressioni fisiche. Non si può in alcun modo alterare la capacità dell’imputato di ricordare quanto avvenuto o, anche qualora l’imputato volesse sottoporsi in modo spontaneo a tali trattamenti, tenerne conto nel processo.

Quando si svolge un’udienza per l’articolo 476, comma 2, cioè falsa testimonianza, non si può minacciare di arresto il teste. Altrimenti questo influirebbe sull’autenticità della deposizione dell’imputato.
Grazie a questo articolo il codice assume un valore etico e storico importantissimo perché tutela la dignità della persona, anche qualora avesse commesso reato.Infatti la minaccia di arrestare l’imputato ha una possibile funzione intimidatoria e può condizionare l’autenticità della sua deposizione in maniera negativa.
Questo articolo di legge si applica anche ai p.g. e p.m.

 

L’articolo 189 del Codice di procedura penale

 

Questo articolo stabilisce che i mezzi della prova devono seguire il principio di non tassatività. Che cosa significa? Il sistema probatorio è gestito dalle parti, secondo questo principio non sono ammissibili tutti quei mezzi di prova che non sono stati ottenuti secondo la legge. Questo significa non ammettere al processo registrazioni audio che limitano la libertà morale dell’imputato e che contengono richieste estorsive non utili per i fatti del processo.
Sono ammesse però anche le prove atipiche, ma solamente nel caso in cui la libertà morale dell’imputato non sia pregiudicata da esse.

 

Il diritto alla prova

 

Gli articoli che regolano il diritto alla prova sono il 190 e 190 bis del CPP. In essi si trova disciplinata la richiesta di ammissione delle prove nel processo, tranne quella d’ufficio, che è disciplinata dall’articolo 192, comma 2. Nel caso in cui non venga rispettato il diritto alla prova si deve procedere con un ricorso in Cassazione, secondo quanto è affermato dall’ex articolo 606, comma 1, lett. d.

Se sussistono determinati casi particolari, l’articolo 190 bis c.p.p inserisce dei limiti per l’ammissibilità dei testimoni che sono indicati nell’articolo 210. Spesso questo si verifica quando si tratta di violenza sessuale, criminalità organizzata, pornografia minorile o anche prostituzione. In questo caso si attua tale norma secondo cui i testimoni che hanno già fatto dichiarazioni durante il contraddittorio non devono essere presi in esame. Si fa solo una lettura di tali affermazioni.

Qual è il fine ultimo di questa norma? La prevenzione dell’usura delle fonti di prova, che si può sovente verificare in tali casi. Non c’è nessun danno al soggetto perché le dichiarazioni erano già state esaminate precedentemente, durante le indagini.
Inoltre, la difesa può utilizzare anche investigazioni private per difendere l’imputato, ma solamente nel corso delle indagini preliminari. Sarà poi compito del P.M. stabilire quali siano i mezzi di prova più idonei secondo il “principio dispositivo”. Sarà il P.M. a decidere anche quali siano i mezzi di prova utili contro l’accusa, secondo gli articoli 190 e 468.

Secondo l’articolo 192 il magistrato valuterà quali siano le prove ammissibili e se siano rilevanti. Sarà sempre lui ad assumere tutte le prove ammesse e valutare la forza probatoria sia di colpevolezza che di innocenza. Ma il giudice può anche stabilire di assumere determinati mezzi di prova durante l’udienza preliminare, ma anche sia nel dibattimento che nel giudizio abbreviato. Questa procedura viene svolta solo in casi eccezionali.

Dopo esser stata ammessa, la prova non può più essere revocata. Solamente durante il contraddittorio delle parti può subire una revoca.

Prove acquisite illegittimamente

 

Secondo l’articolo 191 del Codice di Procedura Penale se una prova viene acquisita in modo illegittimo non si può utilizzare durante il processo penale. Il principio stabilisce che già durante la fase delle indagini preliminari è possibile stabilire se la prova è stata acquisita in modo illegittimo.

Per la legge esistono due tipi di inutilizzabilità:

Patologica: la prova è acquisita violando le norme di legge;
Fisiologica: la prova non si può usare in tutte le fasi processuali.

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