Con indagini difensive vengono intese tutte le attività volte ad ottenere elementi per sostenere la propria argomentazione in un processo; il motore delle indagini difensive è il legale rappresentante di un soggetto indagato per un reato, della parte offesa o di varie altre parti private e che vengono associate ad una vicenda oggetto di processo.

Le indagini difensive risultano molto importanti ai fini dell’esito del lavoro di avvocato, che ha come scopo la difesa del suo assistito, tramite la ricerca personale o ausilio di elementi definiti utili per raggiungere l’obiettivo.
L’indagine difensiva è facoltativa, rispetto all’obbligatorietà da parte delle investigazioni del Pubblico Ministero, così come comporta una finalità unilaterale, quindi volta esclusivamente alla difesa dell’assistito, dove il Pubblico Ministero, ex art. 358 c.p.p. deve poter svolgere tutti gli accertamenti in favore dell’indagato.

Inoltre, l’indagine di difesa è priva di potere coercitivo. Per cui, la persona che viene informata dei fatti ha facoltà di non rispondere se viene richiesta la dichiarazione dal difensore.
La difesa acquista la massima efficacia in un dibattimento nel momento in cui è idonea sia a confutare la tesi di accusa che ad apportare degli elementi di prova che siano a favore del soggetto indagato,
Tutti gli elementi vengono raccolti eseguendo più attività di investigazione, che sono state messe in regola con l’introduzione di Titolo VI-bis all’interno del libro V del codice per la procedura penale per merito dell’emanazione della legge 7 dicembre 2000, n. 397.

 

Cosa comporta la legge 7 dicembre 2000, n.397?

 

In ambito penalistico, la legge 7 dicembre 2000, n.397 provvede a soddisfare l’esigenza di definire anche per la difesa una normativa contenente gli strumenti e le modalità di svolgimento delle attività investigative, rimediando all’indeterminatezza che caratterizzava le precedenti riforme sul tema anche attraverso l’abrogazione l’art. 38 disp. att. c.p.p. inerente alla facoltà di svolgere investigazioni difensive.

Inizialmente, la disciplina sull’attività di ricerca e individuazione degli elementi di prova in favore del proprio assistito da parte del difensore e dei suoi ausiliari non definiva le forme da osservare per la documentazione dell’attività investigativa, né determinava la valenza probatoria dei relativi atti: si trattava di un riconoscimento puramente formale del diritto a svolgere indagini con finalità difensive.

La consapevolezza della necessità di una disciplina ad hoc dell’attività difensiva diede vita ad una serie di iniziative legislative dirette all’emanazione di un corpus normativo che riconoscesse alle indagini difensive un’importanza pari a quelle svolte del pubblico ministero.
Ciò per quanto concerne tutti gli interventi funzionali esclusivamente per una richiesta di prova durante la fase di dibattito, senza poter regolare concretamente tutti gli atti leciti, le modalità di esecuzione e valore probatorio.
Contrariamente alla precedente normativa abrogata, la nuova ha introdotto una disciplina organica, di cui tutti gli assetti strutturali sono concreti per quanto riguarda le attività investigative di natura difensiva e per la stessa definizione di tutte le modalità per la documentazione riguardanti i risultati e valore probatorio.

 

Qual è il ruolo del difensore?

 

Nonostante nel corso dell’attività investigativa abbia meno poteri rispetto al suo corrispettivo dalla parte accusatrice, il difensore è libero per quanto concerne le modalità dello svolgimento per gli atti.
Il difensore è anche libero per la fornitura dei documenti utili alla difesa e per l’uso di tutto gli elementi che sono stati raccolti. Per cui, i seguenti soggetti hanno facoltà di:

1. Poter acquisire le notizie da chiunque sia informato sul fatto, attraverso degli interrogatori non documentati o tramite richiesta e ricezione con dichiarazione scritta che è stata documentata (art. 391-bis c.p.p.);
2. Poter fare richiesta dei documenti alla Pubblica Amministrazione (art. 391-quater c.p.p.);
3. Poter accedere ai luoghi al fine di visionarne lo stato e poter svolgere dei rilievi tecnici, grafici, planimetrici e audiovisivi (art. 391-sexies e septies c.p.p.);
4. Poter compiere degli accertamenti tecnici che non siano ripetibili (art. 391-decies c.p.p.);
5. Poter partecipare agli atti per l’indagine che vengono compiuti dall’organo dell’accusa, in particolare tutti gli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.), così come la raccolta delle informazioni sommarie (art. 350 c.p.p.), assistere all’interrogatorio dell’indagato (art. 363, 364, 374 e 388 c.p.p.), assistere alle perquisizioni ed ai sequestri (art. 365 c.p.p.).

 

Quali attività di investigazione preventiva spettano al difensore?

 

Tutte le attività di investigazione preventiva esulano dal processo, visto che servono per evitarne una instaurazione successiva.
Si tratta di un ambito di competenza di professionisti che operano nel settore delle investigazioni private, disciplinati nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, art. 391-nonies c.p.p. – sotto la voce “attività investigativa preventiva”.

Lo stesso avvocato, che viene antecedentemente nominato tramite mandato previa sottoscrizione autentica e presenza dell’indicazione dei fatti sulla quale si fa richiesta di procedere, potrà effettuare le attività d’indagine preventiva.
In questo caso, l’avvocato o l’investigatore può esperire ogni atto proprio riguardante le indagini difensive previsto dall’art. 327-bis c.p.p. ad eccezione degli atti che richiedono intervento o autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, come il sopralluogo in luoghi privati, dove chi ha la disponibilità non dà l’accesso o accertamento tecnico irripetibile.

 

Cosa tratta il fascicolo del difensore?

 

Tutti gli atti che costituiscono una attività investigativa da parte del difensore confluiscono nell’art. 391-octies c.p.p. definendo “fascicolo del difensore”, dove lo stesso contenuto può venire presentato al p.m. e al giudice che fa parte delle indagini preliminari e/o dell’udienza preliminare.
Questo va fatto prima che lo stesso adotti la decisione per cui avviene l’intervento della parte privata o per far sì che ne tenga conto nel caso si verifichino delle eventualità che lo richiedano.
L’art. 391-octies esplicita, all’interno del fascicolo del difensore, che tutti gli elementi di prova che sono a favore dell’assistito, dal momento che non c’è obbligo di inserimento di documenti o informazioni a sfavore dell’indagato e che sono stati raccolti nell’attività di investigazione, siano presentati.

 

Come utilizzare gli atti investigativi?

 

Tutti gli atti difensivi che vengono inseriti nel fascicolo dello stesso difensore possono essere usati.
Ciò per quanto viene previsto dall’art. 391-decies, con obiettivo la contestazione in tutto o in parte del contenuto da parte della deposizione dei testimoni a dibattimento.
Ivi per cui, tutte le dichiarazioni assunte da parte dei difensori nel corso di ogni indagine difensiva potrà sempre essere utilizzata al fine di valutare la credibilità del teste.

In modo particolare, l’art. 391-decies prevede che tutte le dichiarazioni che vengono inserite all’interno del fascicolo del difensore siano successivamente impiegate dalle parti per attuare la contestazione per la lettura, in ogni caso in cui ciò viene consentito in relazione a tutti gli atti per le indagini preliminari che sono svolte dall’accusa, secondo quanto viene stabilito dagli art. 500, 512 e 513 del codice procedura penale.
La norma riguarda anche tutta la lettura degli atti formati durante le indagini per la difesa, in ipotesi di sopravvenuta impossibilità della ripetizione di tale attività difensiva, come si evince dal richiamo all’interno dell’art. 391-decies, oltre che da parte dell’implementazione dei soggetti indicati nell’art. 512 anche dei difensori di tutte le parti private.

 

Share This