L’investigatore privato è un professionista che compie delle investigazioni per conto di un committente. Può lavorare in forma autonoma o in agenzia e tra le sue attività rientrano pedinamenti, sopralluoghi, riprese video, fotografie, registrazioni audio e molto altro.
Il lavoro di un investigatore privato solitamente comporta una forte intromissione nella sfera privata e personale dell’individuo: è fondamentale, quindi, che il professionista rispetti alcuni limiti in termini di privacy.

 

Investigazioni private: limiti sulla privacy

 

I dati personali, secondo il nostro ordinamento, sono soggetti ad una forma di tutela particolare e trasversale: quest’ultima è divenuta più stringente dopo l’entrata in vigore del GDPR – Regolamento generale in materia di protezione di dati personali.
L’atto normativo stabilisce i limiti del trattamento dei dati personali, fissando delle regole e prevedendo sanzioni nei casi in cui non si verifichi un adeguamento alle disposizioni.

Per gli investigatori privati il Garante della Privacy ha previsto delle specifiche regole da rispettare, applicandole non solo a chi lavora autonomamente, ma anche agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che si occupano di indagini private.
Per dati particolari si intendono quelli che nel precedente testo normativo erano definiti dati sensibili, ovvero concernenti la sfera sessuale, l’orientamento politico e i fatti giudiziari. Questi possono essere trattati dall’investigatore privato solo per:

  • Consentire a chi gli conferisce l’incarico di fare accertare, esercitare o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria oppure di fare valere un diritto della personalità o della libertà
  • Eseguire un incarico conferito da un difensore in merito a un procedimento penale

 

Il Garante stabilisce, inoltre, che:

  • L’investigatore privato non può di sua iniziativa effettuare delle investigazioni senza avere ricevuto mandato
  • L’incarico, che deve essere in forma scritta, deve fare riferimento al diritto che si vuole esercitare oppure al procedimento penale a cui l’investigazione si riferisce
  • L’investigazione può essere eseguita solo dal soggetto incaricato
  • L’investigatore deve fornire l’informativa privacy al soggetto titolare dei dati, a meno che non contrasti con l’indagine
  • Il trattamento dei dati deve cessare immediatamente dopo la fine dell’investigazione
  • I dati genetici e biometrici possono essere comunicati alle autorità competenti solo per fini di prevenzione, repressione o accertamento
  • I dati di orientamento sessuale non possono essere diffusi
  • La segretezza dei dati va mantenuta anche in caso di fine mandato o rinuncia

Secondo il Garante della Privacy, inoltre, è possibile registrare una conversazione, anche all’insaputa del soggetto, ma senza mai allontanarsi fisicamente dal dispositivo.
Per quanto concerne l’email non è possibile intervenire direttamente sul computer o cellulare dell’altro in quanto si lederebbe la sua privacy.
L’investigatore privato deve, infine, informare periodicamente il difensore o colui che gli ha conferito il mandato sul progresso nelle investigazioni.

 

Le regole deontologiche dell’investigatore privato

 

Le norme da rispettare sono contenute nel codice deontologico di avvocati ed investigatori privati, ossia le “Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – 19 dicembre 2018”

Capo IV – Trattamenti da parte di investigatori privati

Art. 8. Modalità di trattamento

2. L’investigatore privato non può intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalità di cui alle presenti regole.
3. L’atto d’incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l’investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l’investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.
4. L’investigatore privato deve eseguire personalmente l’incarico ricevuto e può avvalersi solo di altri investigatori privati indicati nominativamente all’atto del conferimento dell’incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell’atto di incarico. Restano ferme le prescrizioni predisposte ai sensi dell’art. 2-septies del d.lgs. n. 196/2003 e art. 21 del d.lgs. n. 101/2018 relative al trattamento delle particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
5. Nel caso in cui si avvalga di persone autorizzate al trattamento dei dati per suo conto, l’investigatore privato rende specifiche istruzioni in ordine alle modalità da osservare e vigila, con cadenza almeno settimanale, sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione a essi richiesta.
6. Il difensore o il soggetto che ha conferito l’incarico devono essere informati periodicamente dell’andamento dell’investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all’esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.

 

Investigazioni private in ambito lavorativo e privato

 

L’attività di investigazione può svolgersi in due ambiti differenti: lavorativo e privato.
Per quanto concerne il lavoro, lo Statuto dei lavoratori vieta l’utilizzo di strumenti che possono controllare a distanza l’attività lavorativa di un dipendente. Questi possono essere impiegati solo se il fine ultimo è la sicurezza sul lavoro o la tutela di un patrimonio aziendale.

In questi casi i controlli devono essere effettuati in accordo con le rappresentanze sindacali o con l’ispettorato del lavoro.

L’investigatore privato, incaricato da un’azienda, non può controllare l’adempimento alle mansioni lavorative ma solo i comportamenti che possono essere illeciti, quali:

• Le attività del lavoratore che violano il divieto di concorrenza e quindi siano fonte di danni per il datore di lavoro;
• L’uso improprio dei permessi
• I comportamenti adottati nel corso di una malattia (insussistenza della stessa o dello stato di incapacità lavorativa);
• Lo svolgimento di attività retribuite per terzi durante l’orario di lavoro
• Le attestazioni in cui il dipendente dichiara di prestare servizio a fronte, invece, di un orario ridotto

Tutti questi casi consentono le investigazioni e il ricorso dell’azienda a un professionista.
Le investigazioni in ambito privato possono essere effettuate, come il pedinamento di una persona, evitando, tuttavia, che insorgano ansie e paure nel sorvegliato. In caso contrario è possibile incorrere nel reato di molestia o stalking.
Infine lo spionaggio può avvenire solo in luoghi pubblici, come una strada o un parco, senza minacciare con il proprio comportamento la persona pedinata. Non è possibile effettuare attività di spionaggio nella dimora personale o nelle relative pertinenze come il giardino, il garage o il parcheggio condominiale.

 

Investigazioni private: tutela dei dati

 

È fondamentale che l’investigatore privato tuteli i dati raccolti adottando delle misure di sicurezza dei sistemi informatici per evitare accessi abusivi o furti di dati; è, inoltre, necessario che conservi con attenzione fascicoli e documentazione per evitare che persone estranee possano prenderne visione.

I dati possono essere comunicati solo al soggetto che ha conferito l’incarico o ad un altro investigatore privato, se indicato all’interno del conferimento di incarico al primo investigatore.
I dati, una volta terminata l’investigazione, devono essere cancellati.
Secondo la normativa vigente (il D.lgs. n° 196/2003, così come modificato dal GDPR) – inoltre, anche durante le investigazioni va controllata periodicamente la pertinenza e l’indispensabilità dei dati raccolti rispetto al conferimento dell’incarico ricevuto.

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