Le indagini difensive penali: panoramica introduttiva
La nostra Costituzione stabilisce dei principi garantisti per assicurare che l’incontro tra cittadini e Stato nel procedimento penale sia guidato dalla sostanziale uguaglianza tra le parti: accusa e difesa.
Durante tutto l’iter processuale, infatti, le parti hanno pari diritto di agire per predisporre argomenti a favore della propria tesi, come sancito da questi fondamentali principi:
• ART. 24: DIRITTO ALLA DIFESA
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
• ART. 111: GIUSTO PROCESSO
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
È dunque un diritto fondamentale dell’imputato quello di produrre prove a suo favore da presentare durante il contraddittorio: ma non è sempre stato così.
Infatti, durante la vigenza del precedente assetto normativo, l’attività inquisitoria spettava solamente al pubblico ministero e al giudice inquisitorio, mentre il difensore poteva unicamente contestare le prove presentate dall’accusa. L’avvento della riforma operata con Decreto Legge 271/1989 ha modificato in modo sostanziale il ruolo delle parti, garantendo pari poteri all’accusa e alla difesa per quanto riguarda la raccolta delle prove. Infatti, “i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni. L’attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati”.
Le indagini difensive penali
Le indagini o investigazioni difensive penali consistono quindi in tutte quelle attività che il difensore dell’indagato può compiere al fine di ricercare le fonti e acquisire elementi di prova favorevoli al proprio assistito.
La legge 397/2000 ha mutato ulteriormente l’ambito investigativo della difesa, che prima era circoscritto a interventi funzionali solo se richiesti in fase dibattimentale, mentre oggi la normativa introduce una disciplina specifica all’art. 327 bis:
1. Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI bis del presente libro.
2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.
Durante le indagini preliminari il diritto dell’indagato alla difesa tecnica può avvenire in 3 modi:
• Come assistenza agli atti investigativi messi in atto dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero
• Attraverso la presentazione di memorie e richieste alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero
• Attraverso le indagini difensive
Indagine difensiva: acquisizione delle informazioni
Nel procedimento di raccolta delle prove a favore dei loro assistiti, i difensori potranno:
• Richiedere documenti alla pubblica amministrazione
• Compiere accertamenti tecnici non ripetibili
• Raccogliere informazioni sulle persone informate sui fatti
• Partecipare agli atti di indagine compiuti dall’accusa
• Effettuare l’accesso ai luoghi per accertamenti e rilievi
• Effettuare pedinamenti, riprese e registrazioni (indagini atipiche)
L’avvocato difensore può, quindi, fare colloqui o chiedere una dichiarazione scritta alle persone informate sui fatti. Quest’ultime devono essere sempre a conoscenza dello scopo del colloquio, dell’obbligo di dichiarare se sono imputate nello stesso procedimento e del divieto di divulgare ad altri le domande a cui hanno risposto.
Le informazioni devono essere acquisite nel rispetto della legge, pena l’inutilizzabilità delle stesse.
“Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa ha esercitato la facoltà di non rispondere o non rendere dichiarazioni al difensore, quest’ultimo può chiedere al pubblico ministero di disporre l’audizione. L’audizione, proprio per non disperdere il contributo cognitivo che può essere degradato dal tempo, deve essere fissata entro 7 giorni dalla richiesta” (Art. 391 bis c.p.p.).
Se la difesa, inoltre, si rivolge a una persona detenuta deve avere un’autorizzazione specifica mentre se interroga un indagato o un imputato del medesimo caso deve avvisare il legale della suddetta persona almeno un giorno prima.
Il difensore può richiedere documenti alla Pubblica Amministrazione, attraverso un’apposita istanza e previa autorizzazione del giudice, di accedere ai luoghi non aperti al pubblico per effettuare i rilievi. Nelle abitazioni, tuttavia, non può entrare a meno che ciò non sia strettamente necessario per accertare tracce e effetti materiali del reato.
“Quando nel corso delle indagini preliminari il Pubblico Ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto dall’interessato, trasmette la richiesta con il suo parere, al Giudice per le Indagini Preliminari” (Art. 368 c.p.p.)
La difesa può anche ricercare l’alibi, accertare la giusta sequenza dei fatti, verificare l’attendibilità e la reperibilità dei testimoni.
Il ruolo dell’investigatore privato nelle indagini difensive penali
L’ordinamento consente anche ad un investigatore privato autorizzato di compiere le indagini. Non tutti gli investigatori privati, tuttavia, possono dedicarsi alle investigazioni giacché è necessario possedere un’apposita autorizzazione da parte dell’Autorità Prefettizia, la quale verifica i requisiti e l’idoneità del professionista.
Inoltre, l’investigatore deve essere già in possesso della licenza per svolgere attività di investigazione privata in ambito civile: chi ha la sola licenza ex art. 134 T.U.L.P.S potrà operare unicamente in ambito civilistico.
Attività investigativa preventiva
Il comma 2 dell’art. 327-bis c.p.p. consente lo svolgimento dell’attività investigativa preventiva. È un’attività precedente al processo e finalizzata ad evitarne l’avvio.
L’indagine investigativa preventiva può avvenire nei seguenti casi:
• È stata iscritta una notizia di reato soggettivamente non qualificata
• Nessuna iscrizione è stata effettuata in relazione al fatto al quale si riferisce l’indagine
• L’indagine è compiuta su mandato di una persona diversa da quella iscritta nel registro ex art. 335 c.p.p.
• L’indagine avviene in vista di una richiesta di revisione
L’avvocato difensore o l’investigatore privato potranno compiere indagini preventive a eccezione di quelle che richiedono l’intervento o l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria come, ad esempio, il sopralluogo in una abitazione privata o l’accertamento tecnico irripetibile.
Il codice di procedura penale prevede, inoltre, la possibilità di revisionare un procedimento al fine di impugnarne la sentenza. Ciò avviene quando sopraggiungono nuove prove o circostanze che possono modificare il processo. La raccolta di prove si conferma, pertanto, necessaria e decisiva.
Fascicolo del difensore
Tutte le indagini difensive penali confluiscono nel “fascicolo del difensore” che può essere presentato al p.m. e al giudice per le indagini preliminari.
Le dichiarazioni contenute possono essere utilizzate:
• Nelle indagini preliminari;
• Per la decisione dell’udienza preliminare;
• Per i riti speciali del decreto penale;
• Per il patteggiamento;
• Per il giudizio abbreviato;
• Nel dibattimento per le contestazioni.
Il Pubblico Ministero può prendere visione del fascicolo ed estrarre una copia dello stesso prima di decidere in merito al procedimento penale.
Gli atti inseriti nel fascicolo potranno essere utilizzati, ad esempio, per contestare in tutto o in parte il contenuto della disposizione dei testimoni.
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