Come già accennato, parlando dell’addebito della separazione, soprattutto in caso di infedeltà da parte di uno dei coniugi, occorre dimostrare il nesso di causalità fra tradimento e cessazione della relazione. Sul tema dell’addebito la giurisprudenza si è espressa in modo differente, nel corso degli anni, arrivando, in tempi recenti, a seguire un orientamento comune secondo il quale:

Non è necessario che il coniuge fedifrago abbia ricevuto l’addebito della separazione, e quindi del divorzio
– E’ altresì necessario dimostrare il nesso tra le sofferenze da parte di chi è stato tradito, con le relazioni extraconiugali dell’altro
Quindi occorre precisare che, così come il tradimento non comporta automaticamente l’addebito a chi lo pone in atto, anche il risarcimento nei confronti dell’ex coniuge tradito non è una cosa da dare per scontata

 

L’infedeltà ed il risarcimento del danno: l’evoluzione nel tempo

 

Originariamente, l’infedeltà era oggetto di sanzioni penali, ma solo se ad essere tradito era il pater familias.
Successivamente, con l’introduzione del principio di uguaglianza tra coniugi, con la riforma del diritto di famiglia del 1975, tale obbligo è sorto anche in capo all’uomo, diventando l’obbligo di fedeltà, all’interno del matrimonio, espressione della comunione spirituale e materiale fra marito e moglie, e tutelato in ambito giusfamiliare.

Inoltre negli ultimi anni il tradimento è stato esteso non solo a quello di carattere fisico, mediante dei rapporti sessuali con partner di sesso opposto, ma anche a tutti i casi di tradimento, ovvero anche con persone del proprio stesso sesso, oppure nei casi di relazioni solo platoniche, sentimentali, oppure virtuali.
Tutte queste relazioni sono contrarie infatti ad un obbligo di lealtà che vige tra i coniugi e che deriva dall’obbligo di fedeltà.

 

L’infedeltà quale fonte di malessere nel coniuge tradito

 

La regola quindi è che, di norma, il tradimento non comportando necessariamente l’addebito della separazione, non può comportare neanche automaticamente il riconoscimento di un danno.
Tuttavia, esistono diverse pronunce in base alle quali se il tradimento è stato fonte di una sofferenza insopportabile, con gravi conseguenze sull’onore, la reputazione e quindi sulla dignità personale di chi viene tradito, allora è possibile stabilire un’azione risarcitoria.

Questo perché l’onore è un diritto costituzionalmente garantito ed è palese che esso viene leso, se il tradimento viene realizzato in pubblico, e con modalità umilianti, come nel caso di relazioni consumate apertamente, anziché in segreto. In quest’ultimo caso, si ha diritto al risarcimento.

Il tradimento potrebbe ledere anche il diritto alla salute, perché le sofferenze da esso suscitate potrebbero portare a malessere psicologico, finanche alla depressione. Se quindi le modalità del tradimento generano un così grave sconvolgimento psico-fisico in chi lo subisce, superando quindi la normale soglia di tollerabilità, si può richiedere anche il danno cagionato alla propria salute, altro diritto costituzionalmente garantito.

Si verificano, ad esempio, atti lesivi della persona nei casi in cui il coniuge è stato preso in giro, ha ricevuto commenti denigratori, con grave compromissione dell’onore e della dignità.
E’ il caso esaminato dal tribunale di Prato, 18 febbraio 2010, DFP, 2010, 1276: in tal caso tutti i familiari ed un’amica erano a conoscenza del tradimento da parte del marito, che inviò anche alla sua ex moglie, degli SMS con i dettagli delle relazioni extraconiugali avute durante il loro matrimonio.

Il Tribunale di Roma, con sentenza sez. I civ.17 ottobre 2012 n. 19545 ha escluso il risarcimento dovuto al danno causato dalla sofferenza del marito, che scoprì il tradimento della moglie.
La giurisprudenza di merito quindi si è allineata ad un orientamento che circoscrive l’illecito, e quindi il relativo risarcimento, qualora il tradimento sia consumato in forma plateale, ostentata e con atteggiamenti umilianti e mortificatori (vd. ad es. Corte App. L’Aquila 11 gennaio 2013, n. 11 Lex 24, oppure Trib. Roma sez. I civ., 17 ottobre 2012 n. 19545).

L’infedeltà ostentata e lesiva della dignità

 

E’ la stessa Corte di Cassazione a sottolinearlo, in una recente decisione, stabilendo che:
La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale comporta il risarcimento del danno non patrimoniale solo ove la condizione di afflizione indotta nell’altro coniuge superi la soglia della normale tollerabilità e si traduca, per le modalità con le quali è realizzata, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, come quello alla salute o all’onore o alla dignità personale” (Cassazione civile sez. III, 07/03/2019, n.6598).”

D’altro canto, non è possibile né l’addebito, né il risarcimento, qualora dalla relazione fedifraga non sia derivato alcun danno all’onore o alla dignità del coniuge, come già spiegato all’inizio dell’articolo.
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte infatti, dopo aver escluso che il tradimento coniugale fosse all’origine della rottura del matrimonio, ma anche che non dovesse esservi alcun risarcimento: in tal caso infatti la moglie aveva svelato all’ex marito la consumazione di una relazione adultera, solo dopo mesi dalla separazione, ed avendola mantenuta segreta, non aveva recato alcuna conseguenza apprezzabile, in sede di giudizio, all’onore dell’ex coniuge.

 

Tradimento e danno arrecato alla salute

 

Come già esplicitato nel paragrafo precedente, la Corte di Cassazione, tra i diritti lesi dal tradimento coniugale, può anche considerare quello alla salute. Quest’ultimo infatti può essere più grave, rispetto a quello della lesione della propria reputazione o dignità.

Per ottenere quindi il riconoscimento del relativo danno patrimoniale, occorrerà dimostrare con dei documenti le relative spese mediche, oppure la perdita di guadagno, dovuta magari ad un danno invalidante, cagionato dalla condotta umiliante del coniuge.Potranno essere considerate, come prova del danno subito, sia i certificati medici, sia le testimonianze dirette riguardo il cambio di vita, che ha portato alla perdita di lavoro ed attività varie, alla base delle perdite economiche subite.

 

Tradimento ed affidamento dei figli

 

Sempre secondo la giurisprudenza di merito l’essere un genitore fedifrago non comprometterebbe, di per sé, i rapporti con la prole.
E’ ritenuto che la violazione maritale del dovere di fedeltà coniugale non fa, in sé, del padre fedifrago un padre inadatto alla cura, all’affidamento della prole e al diritto di vistarla, potendo la violazione maritale essere sanzionabile con l’addebito e, financo, con l’azione risarcitoria, ma non con un affidamento monogenitoriale o con una limitazione del diritto paterno di visita: in ogni caso, tuttavia, una madre che utilizzi la infedeltà del coniuge come un mezzo per incidere negativamente sui rapporti genitoriali tra padre e figli, tiene una condotta scorretta, non conforme ai propri doveri genitoriali e rilevante ex art. 337 quater e 709 ter c.p.c. (Tribunale Milano SEZ. IX, 09.07.2015 N. 37959).
Al contrario, quindi, il genitore che strumentalizzi il tradimento subito, al fine di incrinare i rapporti con l’altro genitore, commetterebbe una scorrettezza, venendo meno così ai propri doveri di genitore.

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