L’infedeltà coniugale è la prima causa in assoluto di rottura del matrimonio, e comporta l’addebito del divorzio, se viene dimostrata in giudizio. Questo a sua volta comporta quindi l’esonero dal pagamento del mantenimento, da parte del coniuge tradito: ecco perché è importante saper prima riconoscere i segnali del tradimento, per poi sapersi muovere correttamente, procurandosi le prove dell’adulterio.

 

Le premesse: gli obblighi dei coniugi

 

Dal momento del matrimonio, su entrambe i coniugi gravano degli obblighi reciproci, che permangono per tutta la durata del rapporto coniugale.

L’art. 143 del codice civile, titolato “Diritti e Doveri reciproci dei coniugi” sancisce che:
“Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.

La fedeltà coniugale è uno degli obblighi che scaturiscono dal matrimonio, ovvero la fedeltà nella comunione di vita dei coniugi, in ogni aspetto familiare. Anche l’assistenza morale fa parte degli obblighi che derivano dal matrimonio, e comprende quindi l’impegno reciproco a rispettarsi, sostenersi e capirsi a vicenda.

 

Il significato di infedeltà coniugale

 

L’infedeltà coniugale è la violazione dell’obbligo di fedeltà, e può realizzarsi sia sul piano fisico, ovvero sessuale, sia affettivo e sentimentale. Essa si realizza mediante il tradimento, della moglie o del marito, tramite una relazione extraconiugale, mantenuta volontariamente segreta, e quindi all’insaputa dell’altro coniuge.

Il tradimento può realizzarsi sia con una persona di sesso opposto, che del proprio stesso sesso, e può assumere qualunque forma: mediante rapporti fisici, oppure tramite scambio di messaggi, quali SMS, app di messaggistica, social network etc. In quest’ultimo caso, ovvero dell’infedeltà “platonica”, il tradimento ha rilevanza solo se emerge un vero coinvolgimento anche di carattere sentimentale.

 

Le conseguenze dell’infedeltà sul matrimonio

 

Il tradimento ha conseguenze sul piano civile, poiché vengono violati i principi della fedeltà e dell’assistenza morale, sanciti dall’art. 143 del codice civile. Infatti il coniuge fedifrago non solo viola l’obbligo di fedeltà, con il suo tradimento, ma fa anche venir meno l’obbligo di assistenza morale, mancando egli stesso di rispetto al partner tradito, e che deve sempre essere presente all’interno di un rapporto di coppia.

E’ sempre il codice civile che, all’art. 151 stabilisce che:

la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

Quindi la legge stabilisce che l’infedeltà comporti l’addebito della separazione, con conseguenze anche molto serie, per il coniuge a cui viene imputato.

 

Il nesso della causalità del tradimento con lo scioglimento del matrimonio

 

Tuttavia, secondo varie pronunce della Corte di Cassazione, non è sufficiente provare solo il tradimento, per poter procedere all’addebito. Occorre altresì mostrare che vi sia anche un nesso di causalità, tra il tradimento subito, e la necessità di procedere con la separazione, e poi con lo scioglimento (divorzio) del matrimonio.

Occorre cioè dimostrare che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, così come stabilita dall’art. 151 c.c., sia dovuta alla relazione extraconiugale, da parte di uno dei coniugi.
Così ha stabilito, ad esempio, la Corte di Cassazione, con la sentenza 13431/2008, stabilendo che:

“ai fini dell’addebitabilità della separazione, non basta che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, è necessario che sia provato un nesso di causalità fra tali comportamenti e la sopraggiunta intollerabilità della convivenza, essendo irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale intollerabilità”.

Occorre quindi che l’infedeltà coniugale sia la causa scatenante la rottura del legame tra marito e moglie, e non, invece, la conseguenza di un rapporto coniugale già in crisi, o addirittura già precedentemente compromesso al punto tale da non rendere più possibile la convivenza.

Quindi l’addebito della separazione per infedeltà coniugale non è sempre automatico, ed il coniuge che ha subito il tradimento avrà l’onere di dimostrare che la crisi del matrimonio è sorta in conseguenza del tradimento coniugale, e che solo in base a questo evento la convivenza è divenuta insostenibile.
E’ solo nei casi di infedeltà particolarmente grave e duratura nel tempo, che eventualmente il tribunale può esprimersi per l’addebito, ritenendo il nesso di causalità presunto, e l’onore di mostrare il contrario graverà sul coniuge traditore, e non su quello che, scoperto di esser stato tradito, richiederà la separazione.

 

Le conseguenze dell’addebito della separazione

 

Solitamente, in caso di separazione, il coniuge che non dispone di redditi sufficienti per il proprio mantenimento, ha diritto al riconoscimento di un assegno di mantenimento da parte dell’altro.

L’art. 156 del codice civile stabilisce infatti che:

“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge [38] cui non sia addebitabile la separazione [151] il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri [548, 585].
L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.”

Nel caso di addebito della separazione, per infedeltà coniugale, tale obbligo viene meno, anche qualora la parte soccombente in giudizio non disponga di alcun reddito sufficiente al suo mantenimento.
L’unica eccezione riguarda il coniuge che si ritrovi in condizioni tali da non poter provvedere in alcun modo a sé stesso, non riuscendo più a trovare un’occupazione: a costui verrà riconosciuto comunque il versamento di una somma minima, a titolo di alimenti, ovvero al solo fine di consentirgli di avere il minimo indispensabile per poter sopravvivere.

Altre conseguenze sono l’esclusione dall’eredità, per chi subisce l’addebito della separazione.
Fa eccezione il coniuge che, ottenuto il riconoscimenti degli alimenti, potrà richiedere comunque un assegno vitalizio, se aveva tale diritto a carico del coniuge deceduto. Tale diritto andrà però commisurato all’entità dell’eredità, e rispetto alla qualità ed al numero degli eredi legittimi.

 

L’infedeltà e l’obbligo di risarcimento del danno

 

In taluni casi, molto limitati, è possibile richiedere, oltre all’addebito, anche il risarcimento del danno, non patrimonaile, ma solo nel caso in cui il tradimento è avvenuto in modo lesivo della dignità e della reputazione del coniuge, oppure se la violazione sia stata di particolare gravità, o ancora effettuata tramite minacce, ingiurie, diffamazioni. Questo è il caso in cui la relazione non sia stata tenuta segreta, ma sia divenuta di conoscenza pubblica, o di parenti amici e conoscenti.
Non potrà esserci richiesta di risarcimento del danno, qualora la relazione extraconiugale sia stata la fonte di disagio, stress e malessere per la parte che l’ha subita.

 

 

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