Come già affrontato nell’articolo sui presupposti per ottenere l’affidamento esclusivo, si tratta di una misura residuale, poiché la regola è quella dell’affidamento condiviso, al fine di preservare la bigenitorialità, a maggior tutela del minore.

Esistono tuttavia dei casi gravi, in cui un genitore viene non ritenuto idoneo ad esercitare il suo ruolo nei confronto del figlio, come visto nell’articolo su come ottenere l’affidamento esclusivo, per cui il giudice dispone quindi l’attribuzione dei poteri di decidere per il minore, ad un solo genitore.

E’ dunque solo al giudice che spetta, in ultima analisi, tale decisione, e non possono deciderla i genitori, neanche di comune accordo. Occorrono delle ragioni gravi perché si giunga ad una simile decisione, e non è possibile rinunciare, in modo autonomo, all’affidamento, né stipulare un accordo tra genitori che comporti un affido esclusivo: esso sarebbe infatti nullo.

 

Quali sono le conseguenze dell’affido esclusivo

 

L’affidamento esclusivo ha, come conseguenza diretta, il fatto che il genitore affidatario diventa immediatamente colui che può prendere tutte le decisioni più importanti per il figlio. Al tempo stesso, il genitore non affidatario è comunque gravato dei doveri verso il minore, dovendo comunque versare alimenti ed eventuale mantenimento.

Nondimeno, egli sarà comunque tenuto a vigilare sulle varie decisioni prese dall’altro genitore, al fine della crescita corretta del figlio, ovvero sulla sua educazione ed istruzione, e potrà anche opporsi a tali decisioni, se ritenute non idonee, o dannose, per il suo sviluppo.
Infatti la decisione di dare l’affidamento esclusivo ad un genitore può, a fronte di valide motivazioni, essere revocata, qualora vengo richiesto, ed il giudice ne trovi i validi presupposti.

Inoltre le decisioni di maggiore interesse per il minore dovranno essere prese comunque da entrambi. Questo perché l’affido esclusivo non comporta un’estinzione della responsabilità genitoriale, da parte del genitore che ha perso del tutto l’affidamento della prole, ma solo una sua limitazione.

Le decisioni più importanti sono, ad esempio:
• La scuola che dovrà frequentare, il tipo di istruzione che dovrà ricevere
• Che attività sportiva praticare
• Che altre attività extrascolastiche dovrà seguire: ad esempio studio di una lingua, corsi si musica, etc.
• Cure mediche non urgenti

 

La domanda di affidamento esclusivo ed i rischi

 

Qualora un genitore dunque reputasse delle decisioni non corrette, o comunque non improntate all’interesse del minore, può presentare domanda al giudice. Per fare questo, dovrà avvalersi dell’assistenza di un avvocato familiarista: costui è la figura più indicata per richiedere aiuto, in casi simili.

Un buon avvocato, inoltre, che si attenga ai principi deontologici tipici della sua professione, saprà consigliare se è il caso, o meno, di perseguire tale strada. Non sempre infatti proporre un ricorso, per ottenere l’affidamento esclusivo, oppure opporsi all’affidamento stabilito dal giudice, può essere la miglior strada da percorrere.

Vi sono casi in cui il giudice ha già preso la decisione migliore, ed opporvisi, solo per motivi che esulano dall’interesse del figlio quali, per esempio, i desideri di rivalsa nei confronti dell’ex coniuge, potrebbe avere gli effetti opposti. Il giudice, se rileva effettivamente l’infondatezza della domanda di revoca dell’affidamento, può non solo condannare al pagamento per intero delle spese processuali, la parte soccombente, ma anche a corrispondere al genitore leso il risarcimento del danno.

 

L’affidamento super esclusivo

 

Questo sistema però ha portato a delle contraddizioni poiché, se da un lato non si ritiene un genitore in grado di potersi prendere cura del figlio, lo si mette comunque in condizione di poter prendere per lui le decisioni più importanti.

In base a questo schema, infatti, il genitore con l’affidamento esclusivo può prendere in autonomia solo le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre deve continuare a riferirsi all’altro, per le questioni più importanti.

Per ovviare a tale anomalia, la giurisprudenza ha creato la c.d. “affidamento super esclusivo”, ovvero “rafforzato”, che abolisce l’intervento, anche solo per le questioni di maggiore importanza, da parte del genitore non affidatario.

 

Il diritto di visita

 

Il giudice stabilisce altresì, contestualmente all’affidamento esclusivo, anche le modalità di esercizio del diritto di visita per il genitore non affidatario. Costui mantiene infatti il diritto di far visita al figlio, nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice.

Tuttavia, nei casi più gravi, il giudice può decidere di limitare tale diritto, quando ritenga che tale visita potrebbe essere di pregiudizio per il corretto sviluppo del minore.
Tale limitazione può comportare, ad esempio:

• Un tempo limitato da dedicare agli incontri, che saranno quindi più rari, nel corso del tempo
• Lo svolgimento degli incontri in un luogo prefissato (presso la casa dei nonni, o di altro familiare)
• La compartecipazione di altri soggetti, legati da un rapporto affettivo al minore, oppure tenute a sorvegliarlo (è il caso questo dei servizi sociali)

Il giudice può, infine, nelle ipotesi peggiori, escludere del tutto il diritto di visita, per non recare turbamento ai minori. Alcuni casi di esempi di esclusione sono:

• Genitori alcolizzati o tossicodipendenti
• Condotta violenta, maltrattamenti verso i minori
• Maltrattamenti dell’ex partner, davanti ai minori

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